Agevolazioni fiscali: Bonus Infissi (Superbonus 110, EcoBonus e Bonus Ristrutturazioni)
Detrazioni fiscali

Bonus Infissi: le agevolazioni fiscali 2022

    Bonus Infissi: le agevolazioni fiscali 2022

    Superbonus 110%, Bonus Ristrutturazioni 50% ed EcoBonus 50%

    La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato per più anni i vari bonus fiscali quali il Superbonus 110%, il Bonus Ristrutturazioni 50% e l’Ecobonus 50%. É prevista ulteriormente l’estensione dello sconto in fattura e della cessione del credito per tutti i bonus  fino a dicembre 2024 e per il Superbonus fino alla fine del 2025. (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg)

    Le novità 2022

    Tra le novità principali introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 che riguardano bonus diversi dal superbonus, è stata introdotta l’esenzione dagli obblighi di asseverazione di congruità della spesa che non è applicabile agli interventi di edilizia libera di importo complessivo non superiore a € 10.000,00.

    La novità dell’obbligo del visto di conformità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto anti-frodi. Questo criterio temporale vale per:

    • persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni)
    • gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa
    • imprese individuali, società ed enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

    Misure antifrode e Visto di conformità

    Il Decreto Antifrode (D.L.n.157/2021), con lo scopo di prevenire ed evitare le truffe come l’elaborazione fittizia di false detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, ha inserito delle modifiche sui controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle:

    • Agevolazioni fiscali concesse nel settore edilizio
    • Agevolazioni e contributi a fondo perduto
    • Obbligo del visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) anche nel caso in cui il Superbonus al 110 % venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Tale pratica è prevista ora solo per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

    I contribuenti e i professionisti devono mettere in atto misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti, con rafforzamento dei controlli preventivi. I primi con l’estensione del visto di conformità anche per altri bonus edilizi e i secondi con rigorosi controlli (tra cui gli adempimenti antiriciclaggio). Eventuali irregolarità potrebbero comportare onerose sanzioni.

    CILA, titolo edilizio

    Nel testo definitivo, il Senato, con emendamenti alla Legge di Bilancio 2022, ha rimosso i limiti originariamente stabiliti dal Governo e tra questi in non obbligo del titolo edilizio CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata). Non c’é più nessun limite per potere accedere al Superbonus 110 %:

    • per chi non aveva presentato la CILA entro settembre 2021 per poter ultimare i lavori entro dicembre 2022;
    • per chi supera il tetto ISEE di 25.000 €

    Tipologie di infissi ammissibili

    Tutte le tipologie di infissi dei vari Bonus che apportano un migliore efficientamento energetico dell’abitazione possono usufruire delle agevolazioni per l’acquisto e la sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione:

    • Porte e finestre
    • Persiane, avvolgibili, cassettoni e scuri. In questo caso però la detrazione è possibile solo se la sostituzione avviene in contemporanea a quella delle finestre.
    • zanzariere (solo se considerate anche oscuranti).
    • Tende da sole, purché non siano orientate verso Nord.

    SuperBonus 110%

    Per accedere alle agevolazioni del SoperBonus 110% per gli infissi (intervento trainato) sarà necessario accorpare la sostituzione degli infissi ad uno dei maxi-interventi trainanti previsti dal Decreto Rilancio.

    Gli interventi possono essere realizzati sugli edifici condominiali, edifici unifamiliari o unità immobiliari residenziali situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano dotate di impianto di riscaldamento, acqua, gas o energia elettrica per uso esclusivamente autonomo, e dotati di ingresso indipendente (ad esempio le villette a schiera) non ad uso comune con altre unità immobiliari.

    I costi ammessi al superbonus per gli infissi includono la fornitura e l’installazione di finestre, infissi, scuri, persiane, avvolgibili, vetrate, porte e portoni, cioè ogni tipologia di serramenti capaci di assicurare un miglioramento del rendimento energetico di due classi. Questo vantaggioè sia per i condomini che per le case unifamiliari.

    Chi può richiedere il bonus

    Possono richiedere il Bonus:

    • Persone fisiche (compresi familiari dei proprietari e conviventi, a patto di essere loro a sostenere le spese di riqualificazione)
    • Condomini
    • IACP
    • Cooperative di aggregazione
    • Enti senza scopo di lucro per l’utilità sociale
    • Associazioni sportive dilettantistiche
    • Il bonus, è disponibile anche per le partite IVA, a patto che i lavori riguardino immobili di proprietà legati alla vita privata.

    Sempre per le P. IVA, per quanto riguarda le parti comuni di un condominio, non ci sono invece limitazioni specifiche.

    • Conviventi a patto che sostengano le spese e rispettino i requisiti del bonus e che la convivenza sia già iniziata prima, o entro l’inizio dei lavori
    • Familiari del proprietario, purchè sostengano le spese  e siano registrati come conviventi da prima dell’inizio dei lavori
    • Intestatari di nuda proprietà e acquirenti a patto che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato
    • Inquilini in affitto che sosterranno le spese dei lavori solo se il proprietario dell’immobile approvi i lavori
    • Residenti all’estero iscritti all’AIRE, possono accedere allo sconto in fattura o cessione del credito
    • Utilizzatori di immobili concessi mediante contratto di leasing

    Requisiti

    I requisiti di accesso richiesti per poter usufruite del SuperBonus al 110% sono:

    • L’edificio deve essere dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. n. 192 del 2005 e che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
    • Gli interventi (anche congiunti trainanti-trainati) devono essere realizzati in base al Decreto MISE del 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti minimi) e che garantiscano il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se impossibile, la più alta raggiungibile.

    L’ A.P.E. (attestato di prestazione energetica) dimostra il doppio salto di classe prima e dopo l’intervento. La redazione del documento deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

    EcoBonus 50% e Bonus Ristrutturazioni 50%

    Tra gli interventi non compresi nel SuperBonus 110% troviamo l Ecobonus 50% e il Bonus Ristrutturazioni 50%, entrambi prevedono la sostituzione agevolata dei vecchi infissi, dei serramenti e l’installazione delle schermature solari con il fine di un migliore efficientamento energetico dell’edificio.

    EcoBonus, diversamente dal Bonus Ristrutturazioni 50%, è usufruibile anche dove non è necessario fare una ristrutturazione considerando che si tratta di una sostituzione che non prevede modifiche delle dimensioni. Le misure iniziali devono rimanere invariate anche con la nuova finestra.

    Fa eccezione la posa di un pavimento radiante che può diminuire l’altezza della porta e anche della finestra. Le modifiche delle dimensioni, nell’occasione, sono consentite per specifiche necessità tecniche.

    Il Bonus Ristrutturazione 50% prevede invece anche il cambio degli infissi dove si possono apportare le seguenti differenti misure-modifiche:

    • Cambio dimensione con maggiorazione/riduzione per più del 2%
    • Finestre che sono state allargate per ottenere infissi più grandi
    • Finestre che diventano porte finestre
    • Spostamenti del vano finestra verso destra o verso sinistra
    • Nuove aperture e relative finestre

    Chi può richiedere il bonus

    L’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazioni possono essere richiesti da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia. Nel dettaglio hanno diritto alla detrazione delle spese:

    • Proprietario o il nudo proprietario
    • Titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
    • Inquilino o il comodatario
    • Soci di cooperative divise e indivise
    • Soci delle società semplici
    • Imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

    Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

    • Familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
    • Coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
    • Convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

    Requisiti

    I requisiti richiesti dalle normative per poter accedere alle detrazioni del 50% possono essere così indicati:

    • L’edificio in cui si installano gli infissi deve essere “esistente”(ossia accatastato o in via di accatastamento), in regola con il pagamento dei tributi
    • L’immobile deve essere dotato di impianto termico
    • Sostituzione degli infissi, e non nuove installazioni, non sono inclusi ampliamenti o nuovi fori
    • L’infisso deve delimitare un vano riscaldato verso l’esterno o verso ambienti non riscaldati
    • Rispetto dei valori minimi di trasmittanza termica (Uw) indicati nell’Allegato del Decreto.

    Zone climatiche trasmittanza termica infissi 2022

    Sono 6 in Italia le diverse zone climatiche invernali, tramite il “Grado-Giorno” (GG), ovvero una valutazione delle temperature medie interne (pari a 20 gradi) rispetto a quelle esterne. Per accedere agli Ecobonusa, la divisione in zone climatiche è stata abbinata a dei canoni di trasmittanza termica dei serramenti a cui uniformarsi.
    Le zone climatiche sono suddivise rispettivamente in:

    • Zona A: nella zona A troviamo le aree più calde, situate nel sud del paese;
    • Zone B e C: le zone B e C, rappresentano l’area centro-sud del paese, con temperature intermedie;
    • Zone D e E: sono le zone più diffuse che interessano centro e centro-nord, con temperature più basse nei mesi invernali;
    • Zona F: questa zona comprende i comuni montani dove si raggiungono temperature molto basse nei mesi freddi.

    Le soglie in funzione della zona climatica sono le seguenti:

    Zona climatica A 2,60 W/m2*K
    Zona climatica B 2,60 W/m2*K
    Zona climatica C 1,75 W/m2*K
    Zona climatica D 1,67 W/m2*K
    Zona climatica E 1,30 W/m2*K
    Zona climatica F 1,00 W/m2*K

    Con il Decreto Requisiti 2020 è stato aggiunto un massimale di costi al m² per serramenti, schermature solari e oscuranti.

    Zona climatica Infissi  Infissi + Cassettoni+ Oscuranti Schermature solari Oscuranti
    A, B, C 550€/mq 650€/mq 230€/mq 100€/mq
    D, E, F 650€/mq 750€/mq 230€/mq 100€/mq

    Tali costi non comprendono IVA, manodopera e opere complementari.

    I valori di trasmittanza termica finale (Uw) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nell’allegato E del Decreto requisiti del 6 agosto 2020. Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

    Il Bonus Ristrutturazioni, come indicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate, è concesso in caso di interventi di manutenzione straordinaria come la sostituzione degli infissi esterni o serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso. In questo caso la detrazione del 50% è concessa in qualsiasi caso di sostituzione, ampliamento o apertura di nuove finestre

    Bonus Infissi: quale agevolazione fiscale scegliere?

    Quando si decise di sostituire gli infissi è opportuno sapere che ci sono diverse tipologie di detrazioni fiscali del costo sostenuto.
    Con procedure ed adempimenti diversi, è possibile scegliere su tre tipologie di bonus per il recupero dell’importo sostenuto: lo sconto in fattura, la cessione del credito o l’utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi che viene rimborsato in 10 o 5 anni

    SuperBonus 110%

    Realizzare lavori di efficientamento energetico, godendo di una agevolazione fiscale unica, è un’occasione irripetibile. Solo il SuperBonus infissi offre il vantaggio di utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito del 110%, entrambi subordinati al visto di conformità e la congruità dei prezzi. Ciò comporta che gli interventi si sostituzione degli infissi saranno a costo zero.

    Per il SuperBonus 110%, che riguarda imprese e condomini, è stato di recente introdotto il divieto delle cessione a catena del credito fiscale.

    EcoBonus 50%

    Anche l’Ecobonus permette l’accesso alla detrazione fiscale del 50% del totale delle spese sostenute. Per lo sconto in fattura, o in alternativa, la cessione del credito, si potrà presentare la domanda fino ad un tetto massimo pari a 60.000 €. La sostituzione degli infissi, oppure la coibentazione o la sostituzione dei cassonetti, o e l’acquisto di nuove tapparelle, possono essere inclusi nel bonus pertinente la casa.

    Sconto in fattura e cessione del credito

    In base alla bozza di decreto legge messa a punto dal Governo, con riferimento alle detrazioni fiscali dirette nella dichiarazione dei redditi dei bonus edilizi, i contribuenti possono seguire due alternative. Lo Sconto in fattura e la Cessione del credito

    Per esercitare l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura bisogna trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione con la quale si rinuncia al bonus fiscale in favore della sua cessione o dello sconto in fattura.

    Sconto in fattura

    La ditta di beni e servizi relativi agli interventi agevolati anticipa al committente la spesa detraibile. L’impresa esecutrice degli interventi concede cioè direttamente al contribuente lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto per un importo che non superi il corrispettivo stesso.

    Il fornitore recupera quanto anticipato sotto forma di credito d’imposta di pari importo alla detrazione spettante; lo stesso avrà la facoltà di cedere tale credito ad altri soggetti (istituti di credito e altri intermediari finanziari).

    Cessione del credito

    La cessione del credito da parte del contribuente consiste nella cessione della detrazione fiscale a un ente terzo (fornitori di beni, esercenti di attività autonome, banche, società) in cambio del rimborso fino a un importo pari alla somma ch sarebbe stata detratta dal contribuente nella sua dichiarazione.

    Praticamente il committente paga alla ditta che esegue i lavori la fattura per poi cedere il suo credito a intermediari finanziari (Poste, Istituti finanziari e assicurazioni), che gli restituiranno la somma corrispettiva al credito.

    ENEA

    Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazione edilizia, pur rappresentando una ottima opportumità di risparmio, impongono l’espletamento di alcuni oneri burocratici: tra questi oneri in evidenza c’é la pratica ENEA, l’ente deputato al controllo e alla gestione delle agevolazioni fiscali. Alla pratica sarà associato un codice CPID (un codice alfanumerico) che identifica la dichiarazione stessa.

    Questo documento dovrà essere esibito in caso di controlli, insieme a:

    • dichiarazione del fornitore/assemblatore/installatore del rispetto dei requisiti di legge
    • dichiarazione del rispetto dei massimali di costo di cui all’allegato I del decreto 6 agosto 2020 (fac-simile) firmato dal produttore o dall’installatore o congruità dei prezzi
    • visto di conformità, quando previsto
    • schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP)
    • fatture e ricevute di pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico parlante

    Le documentazioni raccolte, comprese le asseverazioni a firma del tecnico incaricato, qualora non si optasse per la cessione del credito o lo sconto in fattura, andranno consegnate anche al proprio consulente fiscale/CAF entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, per i 10 anni successivi a quello dell’intervento.

    La pratica deve essere inoltrata all’ENEA dai proprietari di immobili o dai condomini che hanno commissionato interventi di ristrutturazione edilizia o per il risparmio energetico e per i quali è stata richiesta l’agevolazione fiscale.

    Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web detrazionifiscali.enea.it relativo all’anno in cui essi sono terminati.

    La “scheda descrittiva”

    • nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
    •  in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

    Se la sostituzione dell’infisso comprende la sostituzione o l’installazione della relativa chiusura oscurante, nella Scheda Descrittiva relativa agli “Infissi” occorre inserire la spunta alla voce “Con Chiusura Oscurante” e si indica l’importo totale (ovvero infissi e chiusura oscurante) nella sezione dedicata ai costi.

    Scadenze

    La novità fondamentale del Superbonus 110, con la proroga nella legge di bilancio 2022, introduce nuove scadenze per il bonus 110 e nello specifico:

    • Per le case unifamiliari ci sarà una proroga al 2022. Il tetto Isee, prima previsto, è stato invece cancellato.
    • Per condomini e gli IACP. Dal 2024 scatta il “decalage” della detrazione delle spese sostenute: del 70% nell’anno 2024, del 65% nel 2025.
    • Per le case unifamiliari proroga al 31 dicembre 2022 senza limite Isee di 25mila euro, con la condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori del superbonus 110.
    • La proroga vale per tutte le abitazioni unifamiliari senza differenza di tra prima e seconda casa.
    • Per le cooperative, la scadenza del superbonus 110 viene allineata a quella degli ex IACP, ovvero il 31 dicembre 2023 sempre e quando alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuato il 60% delle spese.
    • Per le villette e le case unifamiliari senza limiti di reddito né di prima e seconda casa il superbonus 110 è stato prorogato al 31 dicembre 2022. Requisito di rigore è aver completato almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.
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